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Principio DNSH: la chiave d’accesso a sostenibilità e fondi europei

A cura di Matteo Garoglio, Costanza Trucco e Enrico Vissio, PRAXI Energy
Il rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) è l’opportunità per le aziende di portare la sostenibilità al centro della loro strategia di crescita e di accedere ai finanziamenti del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) di Next Generation EU, il piano che supporta interventi conformi al Green Deal Europeo, all’Accordo di Parigi1 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili delle Nazioni Unite (SDGs2).

Ignorare l'importanza del DNSH significa rischiare di perdere l’accesso a importanti fondi per assicurarsi la transizione verso un futuro più verde e sostenibile, perché tutti gli interventi nell’ambito del PNRR devono conformarsi a tale principio con almeno il 37% delle risorse destinato a progetti sostenibili.
 

Il principio DNSH e i criteri di ammissibilità ambientale

Il principio Do No Significant Harm (DNSH) riveste un ruolo fondamentale nella regolazione e nel finanziamento di progetti ecosostenibili: nasce per armonizzare la crescita economica e la tutela dell’ambiente, garantendo che gli investimenti non compromettano le risorse naturali.



Il rispetto del DNSH da parte degli Stati membri è un passaggio obbligato, poiché costituisce un vincolo per l’accesso ai finanziamenti e serve a determinare come ogni attività economica non debba arrecare danno significativo a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali indicati nella Tassonomia Verde, un sistema di classificazione coniato dall’Unione Europea per fornire definizioni appropriate sul perché le attività economiche possono essere considerate sostenibili:



Il DNSH rientra nel più ampio concetto di finanza sostenibile, che integra i fattori ESG (Environmental, Social e Governance) nelle decisioni di investimento, favorendo lo sviluppo di una green economy a lungo termine attraverso il coinvolgimento di capitali privati.

Sulla base di quanto indicato dalla normativa europea e dalla relativa ricezione italiana, tutti gli interventi che verranno studiati e presentati per essere finanziati con i fondi del PNRR dovranno rispettare quanto richiesto dai principi del DNSH. Tra questi, troviamo anche i progetti che rientrano sotto il cappello della Transizione 5.0, i quali devono essere conformi al 100% a obiettivi di sostenibilità, con risparmi energetici specifici e l’esclusione dell'uso di combustibili fossili.

La valutazione tecnica del DNSH è necessaria per:
  • considerare gli interventi sui progetti “verdi e sostenibili”;
  • contribuire a realizzare gli obiettivi specifici del Green Deal;
  • stimare gli effetti diretti e indiretti degli interventi finanziati sui sei obiettivi ambientali indicati all’interno della Tassonomia Verde, nel lungo periodo.
Questi ultimi si riconducono a quattro scenari differenti:



Successivamente all’individuazione degli scenari, gli interventi possono seguire due diversi percorsi, chiamati approcci, per l’erogazione dei fondi necessari, sulla base dei possibili rischi che essi presentano dal punto di vista ambientale.
 

Gli approcci

Il primo approccio, definito semplificato, classifica l’intervento in uno dei primi tre scenari e viene associato a un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo effettivo contributo alla transizione verde.

Il secondo approccio invece, definito come analisi approfondita e condizioni da rispettare, prevede una valutazione più avanzata e meticolosa degli interventi finanziabili, perché le azioni che ricadono all’interno di questo scenario hanno sia un maggiore rischio di incidenza su uno o più dei sei obiettivi ambientali, sia un potenziale maggiore per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici. In questa casistica ricadono gli interventi nei settori dell’energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, che per la natura stessa del processo sono altamente impattanti, ma possono avere un potenziale di mitigazione molto elevato.
 

La guida sui criteri di valutazione

Per semplificare i criteri di valutazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato la Guida Operativa3, la cui ultima versione è stata resa disponibile nel mese di maggio 2024 e inserita come riferimento attuativo nella Circolare Operativa Transizione 5.0.
In questo documento sono riportati diversi casi come esempio da adattare alle esigenze di valutazione DNSH; sono progetti già presentati e che hanno ottenuto i finanziamenti, richiedenti la compilazione e la redazione di checklist, sia ex-ante sia ex-post, con le specifiche necessarie per ottemperare ai parametri richiesti per la presentazione delle attività che si vogliono finanziare.
Per visionare e chiarire i dettagli sulle eccezioni, il 25 di settembre c.a. il GSE ha reso disponibili delle FAQ disponibili a questa pagina: FAQ_MIMIT_8-10-2024.pdf


Metodologia dell’applicazione del Principio DNSH

La conformità al principio DNHS viene verificata ex-ante per ciascuna misura con l’utilizzo di schede di autovalutazione standardizzate, come indicato dal MEF nella più recente versione della guida operativa.
Queste schede influenzano il design degli investimenti e delle riforme e/o ne qualificano le caratteristiche con indicazioni specifiche, al fine di limitare il loro impatto sugli obiettivi ambientali a un livello sostenibile.


Le schede tecniche

Le schede tecniche sono lo strumento chiave nella verifica della conformità al principio.4 Esse forniscono alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori una sintesi delle informazioni operative e normative relative ai requisiti tassonomici e le eventuali caratteristiche di acquisto e la scelta sulle forniture.

Le schede tecniche sono articolate nelle seguenti versioni:
  1. codice NACE5 di riferimento (se applicabile) delle attività economiche.
  2. Campo di applicazione della scheda: inquadra il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le schede tecniche collegate.
  3. Principio guida: rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la Tassonomia; specifica le modalità previste per il contributo sostanziale, ovvero il Regime 1.6
  4. Vincoli DNSH: elenca gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dagli orientamenti tecnici sull’applicazione del DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali.
  5. Motivazione dei vincoli: spiega il perché dei vincoli, relativi a ciascuno dei sei obiettivi ambientali.
  6. Normativa di riferimenti DNSH: include le specialità introdotte dal Regolamento sulla Tassonomia e i Regolamenti Delegati (UE) 2021/2139 e 2023/2486, rispetto alla normativa nazionale vigente.
Le schede di autovalutazione condivise con la Commissione europea sono disponibili sul portale Italia Domani alla pagina seguente: Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani.
 

La fase di programmazione e finanziamento

Gli impegni assunti dalle amministrazioni durante la fase di autovalutazione devono essere tradotti in avvertenze precise e monitorati attentamente durante l’intero ciclo di vita del progetto, dalla fase di avvio fino al collaudo o al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Nella fase di programmazione e finanziamento è opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari per il rispetto del DNSH nei decreti di finanziamento e nei documenti tecnici di gara. È utile prevedere meccanismi amministrativi automatici che possano portare alla sospensione dei pagamenti e all’avocazione del procedimento in caso di mancata conformità al principio.
 

La fase di progettazione e gara d’appalto

Durante la fase di progettazione e gara d’appalto è fondamentale che il documento di indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche specifiche per garantire il rispetto del principio. I documenti di progettazione, i capitolati e i disciplinari devono includere indicazioni dettagliate che permettano di verificare l’adempimento delle condizioni imposte anche durante gli stati di avanzamento lavori.

Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH nella fase di attuazione, le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori devono:



Ogni fase di intervento deve essere accompagnata da strumenti di controllo specifici che dimostrino il rispetto del principio DNSH.
 

Conclusioni

Alla luce del quadro normativo, il rispetto del DNSH impone vincoli stringenti. Tutti gli interventi nell'ambito del PNRR devono conformarsi a questo principio e contribuire alla transizione ecologica. Almeno il 37% delle risorse deve essere destinato a progetti sostenibili, in linea con gli obiettivi del Next Generation EU.7

Il principio “Do No Significant Harm” rappresenta un pilastro fondamentale nel percorso verso una crescita economica sostenibile, integrando gli obiettivi ambientali nello sviluppo di progetti e nei processi produttivi.

La principale sfida sarà assicurare una corretta e diffusa applicazione, orientando verso la sostenibilità a lungo termine gli investimenti sia pubblici sia privati, richiedendo un impegno continuo e una costante collaborazione tra istituzioni, soggetti attuatori e imprenditori.

Il rispetto del principio DNSH è uno dei tasselli per la realizzazione di un mondo in cui l’economia circolare, la decarbonizzazione e la protezione della biodiversità sono le fondamenta di una società più giusta e prospera.

https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/Ch_XXVII-7-d.pdf
https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/
3 Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 e relativa Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)
4 Per una panoramica completa delle schede tecniche, consultate la Circolare Operativa del MED (versione di maggio 2024), disponibile da pagina 37 e proseguendo oltre.
5 Il codice NACE è la classificazione statistica delle attività economiche comparabile tra paesi dell’Unione europea, cfr. https://eur-lex.europa.eu/summary/IT/4301903.
6 I requisiti per il Regime 1 - contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici sono stati definiti anche in base ai criteri di vaglio tecnico del Regolamento Delegato (EU) 2021/2139. I requisiti per il Regime 1 - contributo sostanziale all’uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, all’economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, sono invece desumibili dai criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento Delegato (UE) 2023/2486.
7 https://next-generation-eu.europa.eu/index_it